I rischi della “esterovestizione” aziendale, il caso italiano.
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Alberto Birtele / Articolo stampa 
L’esterovestizione è un possibile rischio per le imprese italiane operanti in Polonia, soprattutto se gestite da persone residenti in Italia. Un tema, spesso sottovalutato, di cui ci parla il Dottor Alberto Birtele di IC&Partners Poland, società specializzata nella consulenza fiscale e legale in Polonia con una vasta rete di uffici nel mondo e oltre vent’anni di attività sui mercati internazionali.

Dottor Birtele, cosa s’intende per esterovestizione?


Con questo termine si intende la localizzazione fittizia di una o più società, riconducibili allo stesso soggetto economico, al di fuori del territorio italiano, con il principale intento di usufruire di forme agevolate di tassazione. La scelta di per sé è legittima, ma diviene però rilevante nell'ipotesi in cui la società costituita all'estero sia, di fatto, considerata fiscalmente residente in Italia.

Cosa prevede la normativa?


Innanzitutto, giova sottolineare che si tratta di una problematica prettamente italiana, derivante da una precisa verifica dell’esistenza di elementi tali da qualificare una società estera come soggetto fiscalmente residente in Italia. Volendo semplificare al massimo possiamo dire che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in Italia tutte le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno alternativamente nel territorio dello Stato:

1. sede legale: identificata nella sede sociale indicata nell'atto costitutivo e nello statuto; 
2. sede dell’amministrazione: è il luogo ove viene svolta l'attività di gestione, da desumere da dati concreti;
3. oggetto principale: è l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 

Quali sono i possibili impatti di questa normativa sulle società di diritto polacco di “estrazione” italiana?


Focalizziamoci soprattutto sulla “sede dell’amministrazione”, in quanto di maggior rilevanza pratica. In base alla normativa italiana una società di diritto polacco (estero in genere) può essere considerata ai fini fiscali una società di diritto italiano, se è dimostrato che le principali decisioni strategiche relative all’attività gestionale o per il perseguimento delle finalità dell’ente vengono prese in Italia. Riqualificare la residenza ai fini fiscali di una società di diritto polacco comporta l’assoggettamento della stessa al regime fiscale ordinario vigente in Italia, con conseguenze piuttosto importanti.
 
Quali sono le principali conseguente in caso di contestazione di esterovestizione?


In caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana di esterovestizione ad una società di diritto estero, le conseguenze possono essere piuttosto pesanti. La riqualificazione della residenza della società estera comporta infatti l’assoggettamento della stessa al regime fiscale ordinario italiano e di conseguenza l’applicazione:

- della tassazione ordinaria prevista in Italia sui redditi;
- di sanzioni per omessa tenuta delle scritture contabili; 
- di sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA;
- della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze e altre conseguenze fiscali di vario tipo.

Non mancano i profili penali della fattispecie, in quanto l'omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000 è considerato reato tributario. Giova ricordare che la responsabilità penale è personale e può essere applicata in capo agli amministratori e a valere sui loro patrimoni.

Quali controlli operano le autorità fiscali italiane in tema di esterovestizione?


Le autorità fiscali italiane per muovere delle contestazioni in tema esterovestizione utilizzano determinati elementi sintomatici, quali ad esempio:


luogo di residenza degli amministratori, verificando se vi sia prevalenza di consiglieri residenti in Italia;
- luogo di svolgimento delle riunioni del CdA (verifica del soggiorno all’estero dei consiglieri). In caso di riunioni in videoconferenza, verifica della disponibilità del materiale della strumentazione tecnica necessaria;
- luogo di recapito e partenza della corrispondenza commerciale, comunicazioni fax e/o e–mail;
-         luogo di stipula dei contratti relativi alle attività poste in essere dalla società;
-       disponibilità di rapporti finanziari da cui la società trae le provviste per lo svolgimento delle attività sociali;
- luogo di approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti, contabili o d’altra natura;
- autonomia dei country managers della società estera nel prendere le decisioni di carattere gestionaleluogo di effettuazione;

Il COVID-19 può avere impatti sul tema dell’esterovestizione?


Sicuramente in negativo. Consideriamo, ad esempio, tutte quelle situazioni in cui gli amministratori o i soci italiani di una società polacca non hanno potuto recarsi in Polonia per partecipare all’amministrazione e alla gestione della società stessa. In merito andranno valutati i singoli casi specifici ma rimango dell’opinione che difficilmente l’Agenzia delle Entrate concederà degli “sconti” e delle attenuanti.


Cosa si può consigliare alle società che operano in Polonia e che sono “legate” all’Italia al fine di evitare contestazioni in tema di esterovestizione? 


Suggerisco di affidarsi a professionisti che conoscono sia la normativa polacca che quella italiana: considerando le conseguenze piuttosto pesanti, meglio evitare improvvisazioni. IC&PARTNERS è presente da molti anni sia in Polonia che in Italia, conosce in maniera approfondita la normativa vigente nei due paesi ed è in grado di fornire soluzioni personalizzate al fine di garantire il cliente rispetto al tema dell’esterovestizione.


Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il sito internet www.icpartnerspoland.pl o scrivere alla e-mail: info@icpartnerspoland.pl 


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